Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana per richiesta cittadinanza
L’art. 14 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 c.1 della L. 132/2018, ha introdotto il requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, i richiedenti sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Gli Enti certificatori sono quattro:
- Università per Stranieri di Perugia;
- Università per stranieri di Siena;
- Università di Roma Tre;
- Società Dante Alighieri.
Inoltre tale certificazione può essere prodotta da Istituzioni ed Enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suindicati Enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri e degli Enti certificatori.
Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98, o che siano titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – UE, di cui all’art. 9 del suddetto T.U., i quali dovranno indicare gli estremi della sottoscrizione dell’accordo o del permesso di soggiorno in corso di validità, nonché scansionarne copia.